Castel San Giorgio, domanda per entrare nell’Albo degli scrutatori

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ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO Visti gli artt. 1 e 3, della legge 8 marzo 1989 n. 95, come sostituiti dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120; – Visto il D.P.R. 28/12/2000 n.445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

INVITA gli elettori che hanno interesse ad essere inseriti nell’apposito ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL’UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE,a presentare domanda all’Ufficio Elettorale del Comune entro il mese di NOVEMBRE del corrente anno. Nella domanda, redatta in carta libera sull’apposito modello disponibile presso l’Ufficio Elettorale Comunale o sul sito web del Comune nella sezione “Modulistica”, dovrà essere indicato: 1)Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza ,professione. 2)Titolo di studio posseduto . 3) Di non trovarsi nelle cause di incompatibilità di cui all’art.38 del D.P.R. 30/03/1957 n.361 ed all’art.23 del D.P.R. 16/05/1960 n.570. SONO ESCLUSI per legge (art. 38 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 ed art. 23 D.P.R. 16 maggio1960, n. 570):- coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;- i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;- gli appartenenti a Forze Armate in servizio;- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. SONO ESCLUSI INOLTRE (art.6 della legge 30/04/1999 n.120)- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo; coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall’articolo 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica,16 maggio 1960, n. 570,e dell’articolo 104,secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361 .

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