A cura di Enzo Cristiano
A seguito dell’emanazione della Legge Regionale “8 Luglio 2019 n.13”, riportata nel BURC n.40 del 15/07/2019, intitolata: “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon in ambiente confinato chiuso” che prescrive di effettuare la misura di radon, su tutta la Campania, per tutti i luoghi accessibili al pubblico. In particolare per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra, aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari. La misura deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile – estivo e autunnale – invernale.
Per le nuove costruzioni e per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare la media annua di 200 Becquerel per metro cubo (Bq/m3), misurato con strumentazione passiva e attiva.
Il Radon e le sostanze che si sviluppano dal suo decadimento, emettono particelle radioattive alfa, beta e gamma. Quando questi isotopi vengono inalati, si depositano nel tessuto polmonare, causando un irraggiamento altamente energetico, che danneggia le cellule epiteliali; tale fenomeno fa incrementare notevolmente le probabilità di contrarre un tumore polmonare. A causa della sua ubiquità, il Radon è il principale pericolo per l’uomo, tra le fonti di radiazioni ionizzanti.
La Regione Campania, in attesa del recepimento della Direttiva Comunitaria 2013/59/EURATOM, fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni, per quelle oggetto di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria e per gli edifici esistenti di particolare tipologia (scuole e locali aperti al pubblico)
A tal fine entro 18 mesi dal 16/07/2019 (ovvero entro il 16/01/2021) ogni attività suddetta è obbligata ad inviare al Comune e all’ARPAC i risultati delle misurazioni annuali della concentrazione del gas Radon all’interno del proprio locale.
Il termine fissato dalla Legge per l’inizio misurazione è di 90 giorni dalla entrata in vigore, della legge Regionale
In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro il termine soprafissato dalla data di entrata in vigore della legge regionale, il comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità. Il che significa non poter più svolgere l’attività all’interno del locale poiché ritenuto inagibile.
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